
Fondo di garanzia Medio Credito Centrale [video]
14 Febbraio 2020
Agevolazioni sugli investimenti – Legge Finanziaria 2020 [video]
7 Aprile 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.
Il provvedimento, noto come “Cura Italia”, contiene un complesso di misure volte a fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che spaziano dal potenziamento del sistema sanitario alla giustizia, dal sostegno al mondo del lavoro al finanziamento delle imprese.
Vediamo più vicino le principali misure introdotte dal decreto-legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in legge:
- Sistema sanitario
- Fisco
- Misure a sostegno del lavoro ed Ammortizzatori sociali
- Indennità professionisti, co.co.co, lavoratori agricoli e dello spettacolo
- Domande di disoccupazione, contributi, sospensione di termini per versamenti
- Interventi a favore delle imprese
- Giustizia
- Fondo prima casa – Fondo Gasparrini
- Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
- Cessione del credito
- Enti locali
Sistema sanitario
Potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all’epidemia da COVID-19:
Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 anni, 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici;
Incarichi di lavoro autonomo e individuali a tempo determinato a iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza direttamente dagli enti e aziende del SSN;
Facoltà di trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, il personale sanitario del comparto sanità, e gli operatori socio-sanitari;
Consentito esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero da parte di professionisti in deroga alle norme vigenti;
Ammessa la produzione, l’importazione e l’immissione in commercio di mascherine chirurgiche in deroga alle norme vigenti. Consultabile una procedura che riassume le caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti
Il Commissario straordinario per l’emergenza è autorizzato ad erogare finanziamenti tramite INVITALIA che gestirà la misura a favore delle imprese produttrici di dispositivi medici;
L’esercizio della professione di medico-chirurgo con l’introduzione del principio della laurea abilitante, ferma la condizione di svolgimento e di superamento di un tirocinio nelle forme già previste.
Fisco
Tra le numerose previsioni di carattere fiscale segnaliamo le seguenti:
Sospensione dei termini di scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per i pagamenti relativi a:
- Cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi
- Accertamenti Esecutivi Doganali
- Ingiunzioni Fiscali degli enti territoriali
- Accertamenti esecutivi degli enti locali
Differiti al 31 maggio 2020 i pagamenti delle rate relative al saldo e stralcio ed alle definizioni agevolate dei debiti tributari
Sospesi i versamenti di ritenute, contributi, premi ed IVA
Sospesi i versamenti da autoliquidazione per i titolari di P.IVA di piccola dimensione e per i soggetti delle province maggiormente colpite dal COVID-19
Ricavi o compensi inferiori a € 400.000,00 sono esclusi dalle ritenute d’acconto
Bonus di € 100,00 per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo inferiore a € 40.000,00 che hanno continuato a prestare servizio durante il mese di Marzo 2020.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
Credito d’imposta corrispondente al 60% del canone di locazione del mese di marzo per negozi e botteghe
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e natura fatte in favore del contenimento dell’emergenza epidemiologica
Differita al 5 Maggio 2020 la dichiarazione dei redditi precompilata a disposizione dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
Le attività dell’amministrazione finanziaria in materia di accertamento, riscossione e risposte alle istanze dei contribuenti sono sospese dall’08.03.2020 al 31.05.2020 e prorogati i termini di prescrizione e decadenza fino al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali
Misure a sostegno del lavoro ed ammortizzatori sociali:
Con il decreto legge sono previsti diversi interventi riguardanti ammortizzatori sociali, orario di lavoro, indennità, congedi e lavoro agile.
Possibilità di presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, entrambi con causale “Emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 per i datori di lavoro che sospendono o riducono le attività dei luoghi di lavoro.
Assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) riconosciuto, nel 2020 e per un massimo di nove settimane, anche ai lavoratori dipendenti di datori iscritti al fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
Possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale anche per quei soggetti che alla data del 23 febbraio 2020 avessero già in corso un trattamento di C.i.G. straordinaria. Il trattamento ordinario sostituisce e sospende (per massimo nove settimane) quello di integrazione straordinario già in corso di godimento.
Possibilità di richiedere l’assegno ordinario di solidarietà anche per quei datori di lavoro iscritti al fondo residuale di solidarietà e che alla data del 23 febbraio 2020 avessero già in corso un trattamento di solidarietà attivo. L’assegno ordinario sostituisce e sospende (per massimo nove settimane) l’assegno di solidarietà già in corso di godimento.
Le regioni e province autonome possono riconoscere la CIG in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e fino a un massimo di 9 settimane, per i datori di lavoro del settore privato (escluso il lavoro domestico) esclusi dalle tutele previste dalla normativa ordinaria in tema di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche di somministrazione, in deroga alle norme che escludono la proroga in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
Ai datori di lavoro operanti nei comuni della cd. zona rossa, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o in deroga e di assegno ordinario sono concessi per un periodo ulteriore non superiore a tre mesi;
Indennità professionisti, co.co.co, lavoratori agricoli e dello spettacolo
Il d.l. riconosce un’indennità di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per le seguenti categorie:
- liberi professionisti con partita Iva non iscritti agli ordini, in gestione separata;
- co.co.co. in gestione separata;
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori del settore spettacolo;
- lavoratori agricoli.
Per tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, è istituito un fondo residuale denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” con una dotazione di 300 milioni di euro.
Domande di disoccupazione, contributi, sospensione di termini per versamenti
Il decreto-legge prevede la proroga o la sospensione di termini legati ad una serie di adempimenti:
sono prorogati i termini per le domande di disoccupazione per la NASpI e la DIS-COLL e per quella agricola: rispettivamente da 68 a 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e dal 31 marzo al 1° giugno 2020;
i versamenti nei confronti delle PA (inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria), in scadenza il 16 marzo 2020, sono stati prorogati al 20 marzo 2020.
Sono poi sospesi i termini per i seguenti adempimenti:
- fino al 31 maggio 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico;
- fino al 30 giugno i termini di prescrizione per i contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria;
- fino al 1° giugno 2020, i termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL;
- fino al 30 aprile 2020 i versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per determinati soggetti (imprese turistiche, federazioni sportive, teatri, bar, e altri): i versamenti sospesi devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno per le federazioni sportive)
- per 60 giorni dal 17 marzo 2020, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
- per 60 giorni dal 17 marzo 2020, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad eccezione delle procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica;
- per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, è sospeso il decorso di alcuni termini a carico dell’INAIL: i termini di decadenza sulle domande di prestazioni erogate dall’INAIL, la prescrizione per le azioni giudiziali relative alle stesse prestazioni ecc.
Interventi a favore delle imprese
Il decreto contiene varie misure a favore delle imprese; fra queste:
fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori del comuni colpiti dall’epidemia di COVID-19 come individuati nell’Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020; per tale finalità il Fondo è rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020;
alle PMI e alle micro imprese è concessa una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l’altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario;
è concessa la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP a favore degli istituti di credito che concedono finanziamenti a imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta;
le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA e ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
Giustizia
Le disposizioni in tema di giustizia mirano ad agevolare il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il contenimento dell’emergenza negli uffici e nelle aule giudiziarie, consentendo lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e indifferibili, anche con modalità telematiche:
Giustizia civile e penale: sono disposti il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – comprese l’ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Sono inoltre previste norme per potenziare il processo telematico, anche penale, e consentire lo svolgimento di attività processuali da remoto (dalle indagini alle udienze di trattazione). Peraltro, sulle scadenze sopra indicate, è intervenuto nel frattempo il D.L. n. 23/2020 che ha prorogato il termine del 15 aprile all’11 maggio e quello del 16 aprile, per l’avvio della seconda fase, al 12 maggio;
Giustizia amministrativa: tra le misure previste, sono sospesi i termini nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 aprile 2020; sono rinviate le udienze pubbliche e camerali; i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l’8 marzo e il 15 aprile 2020 sono decisi con decreto monocratico; tutte le controversie fissate per la trattazione sono decise sulla base degli atti, senza discussione orale, fino al 30 giugno 2020;
Contributo economico mensile: di 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali ai magistrati onorari;
Il Collegio del Garante Privacy, attualmente in carica, è prorogato nell’esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza in corso;
Sospesi tutti i termini per lo svolgimento di procedimenti amministrativi e disciplinari: pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020; peraltro, con il decreto-legge n. 23/2020 è stata disposta la proroga della sospensione dal 15 aprile al 15 maggio.
Fondo prima casa (cd. Fondo Gasparrini)
Per 9 mesi dal d.l., l’ammissione ai benefici del Fondo viene esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver subito – nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente alla domanda, o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre – un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, quale effetto dell’interruzione o del restringimento dell’attività, operata in attuazione delle norme per l’emergenza. Per l’accesso al Fondo non si richiede la presentazione dell’ISEE.
Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ogni procedura esecutiva di pignoramento immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Cessione del credito
Se una società cede a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta ((Deferred Tax Assets, DTA) le attività per imposte anticipate riferite ad alcuni componenti.
Enti locali
Prorogati dal 30 aprile al 30 giugno 2020 i termini per rendiconti o bilanci di esercizio 2019 degli enti territoriali e degli enti e organismi pubblici (diversi dalle società).
È differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva. I comuni potranno approvare le tariffe Tari e la tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020.
