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Le Novità 2021 per il fondo di Garanzia ed i prestiti SACE
La legge di Bilancio n.178 del 30/12/2020, ha prorogato fino al trenta giugno 2021 le misure previste dall’articolo 13 del DL Liquidità fatta eccezione per le garanzie rilasciate in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.
Per queste tipologie di imprese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 245, della Legge di Bilancio 2021, le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, del DL Liquidità saranno concesse, difatti, fino al 28 febbraio 2021.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, erano diventate operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti messi in crisi dalle restrizioni sanitarie atte ad arginare l’epidemia da Covid-19.
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, infatti, una volta superata l’emergenza, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
A corredo del DL Liquidità era seguito anche uno snellimento importante delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo:
- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche erogano i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
Le novità introdotte sono state:
- Gratuità della garanzia
- Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
- Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
- Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
- Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
- Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
- Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
- Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
- Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.
Per quanto riguarda la garanzia SACE, anch’essa prorogata fino al 31 giugno 2020, sono state introdotte numerose novità dalla Legge di Bilancio 2021.
La possibilità di richiedere la garanzia a partire dal 1° gennaio 2021 sarà possibile per:
- le cessioni di crediti effettuate dalle imprese in favore di banche e intermediari senza garanzia di insolvenza del cedente (pro soluto),
- Anche per le operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- erogazione di un finanziamento aggiuntivo pari almeno al 25% del credito rinegoziato;
- deve risultare che il rilascio della garanzia determini un minor costo e\o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.
Per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, le c.d. mid-cap, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le garanzie SACE saranno concesse a titolo gratuito fino al 90% del finanziamento, e per un importo massimo di 5 milioni di euro, anche considerando la quota di garanzia concessa dal Fondo per le PMI e a partire dal 1° luglio 2021 verranno invece concesse a condizioni di mercato con copertura dell’80% del finanziamento. È previsto infatti che la disciplina prevista per le mid-cap confluisca dal Fondo per le PMI, in un vero e proprio passaggio di competenze, allo strumento Garanzia Italia, gestito da SACE.
Al netto delle novità, le caratteristiche dei finanziamenti garantiti da SACE risultano essere:
Soggetti ammissibili:
Tutte le tipologie di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, inclusi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti titolari di partita iva, le associazioni professionali e le società tra professionisti e le imprese agricole.
Sono esclusi:
- I soggetti che al 31/12/19 risultavano “in difficoltà”
- I soggetti che alla data del 29/02/2020 risultavano presenti tra le esposizioni classificate come “sofferenze” o “deteriorate” presso il sistema bancario
- I soggetti che controllano o sono controllate direttamente o indirettamente da una società residente in un paese non cooperativo ai fini fiscali
Importo massimo di finanziamento:
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al:
- 25% del fatturato 2019 come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale
- Il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio
Percentuali di copertura:
Al 90% dell’importo finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti e valore fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
All’80% dell’importo finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti
Al 70% del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi
