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Adeguamento ambienti di lavoro: le modifiche al credito della Legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021, L.178 del 30 dicembre 2020, prevede modifiche al credito di imposta introdotto dal decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate l’8 gennaio 2021 con un apposito provvedimento ha apportato le modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, approvate con in precedenza il 10 luglio 2020.
Tali istruzioni dettano le modalità per richiedere il credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 tramite modello F24.
La scadenza dell’utilizzo passa dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021. L’opzione della cessione del credito può essere effettuata entro il 30 giugno 2021, anziché fino il 31 dicembre 2021.
Soggetti ammissibili:
Non tutti gli esercenti attività di impresa sono autorizzati alla richiesta del credito d’imposta, le sole attività ammissibili all’ottenimento del credito sono precisamente individuate nell’elenco che è stato allegato al Provvedimento del Decreto Rilancio, come ad esempio gli alberghi, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, stabilimenti balneari ed altri, individuati esattamente attraverso il codice ATECO corrispondente.
Spese ammissibili:
Le spese agevolabili riguardano, in particolare, gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Sono stati compresi anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, e, in relazione agli investimenti in attività innovative, anche gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Agevolazione:
Ai richiedenti, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese ritenute ammissibili, che sono state sostenute nel 2020 ed aventi un tetto massimo pari ad euro 80.000. Di conseguenza, l’importo massimo ottenibile come credito d’imposta è pari ad euro 48.000,00 per singolo richiedente.
Chi ha diritto al credito d’imposta può optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti come fornitori o clienti disposti ad acquisire il credito oppure le banche o altri intermediari finanziari che potranno a loro volta cederlo nuovamente.
L’opzione va comunicata all’Agenzia attraverso il suo sito internet, sia dal cedente che dal cessionario, colui che acquisisce il credito. Il acquista il credito ceduto sarà obbligato ad utilizzarlo entro il 31/12/2021 data dopo la quale risulterà quindi scaduto e non rimborsabile.
Modalità di presentazione:
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021 mentre per i soggetti beneficiari che scelgono di optare per la cessione del credito hanno tempo fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.
