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Credito d’imposta Formazione 4.0 2021 – 2022
Il MISE riconosce un credito d’imposta, in modo da supportare e incentivare le imprese che investono nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La legge di Bilancio 2021, L. n.178 del 30/12/2020, confermando il piano di Transizione 4.0 proposto dal Ministro Patuanelli, ha esteso il riconoscimento del credito d’imposta formazione anche per il biennio 2021-2022
Soggetti ammissibili:
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Spese ammissibili:
Possono essere considerate ammissibili le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Agevolazione:
È riconosciuto un credito d’imposta calcolato in percentuale pari al:
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Modalità di utilizzo:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili ed è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Requisiti della formazione:
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare certificazione contabile delle spese, redigere una relazione illustrativa e, in caso di utilizzo di un ente esterno all’impresa, che esso sia iscritto ai fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 ed in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
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