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Confermata la deducibilità del Trattamento di fine mandato
Il trattamento di fine mandato è un compenso aggiuntivo a quello ordinario, che le aziende possono stabilire per l’amministratore, da erogare al termine del suo incarico.
Come si evince dal nome stesso, l’amministratore riceve questo compenso aggiuntivo al termine del suo incarico, ma tale erogazione deve essere esplicitamente prevista in anticipo dallo statuto societario o deliberata dall’assemblea dei soci prima dell’inizio del rapporto lavorativo con l’amministratore.
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- deducibilità in sede di bilancio del 100% delle quote versate per competenza
- tassazione separata in sede di liquidazione delle somme
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È d’obbligo sottolineare che, l’atto di data certa che stabilisce l’erogazione del TFM, deve specificarne anche l’importo affinché sia valido per la deducibilità.
Per evitare l’abuso di questo strumento da parte delle imprese per abbassare l’imponibile nei momenti più convenienti a seconda della situazione reddituale dell’attività, il Tfm, deve essere previsto sin dallo statuto indicandone l’importo preciso o i parametri oggettivi secondo i quali l’importo verrà calcolato.
Non esiste nell’ordinamento una norma che imponga di accantonare il trattamento di fine mandato degli amministratori seguedo i criteri quantitativi previsti per i lavoratori dipendenti.
Secondo la Corte Suprema le quote «possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, …purché la previsione…risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa.»
Riguardo la misura dell’eventuale accantonamento, alcuni verificatori continuano a riferirsi all’articolo 2120 del Codice civile, quest’ultimo richiama il Tfr dei lavoratori dipendenti e non il compenso di fine mandato che viene stabilito in sede assembleare e accettato dall’ Amministratore.
- accantonare liquidità rappresenta per le società un valore positivo, in sede di valutazione da parte di banche per l’erogazione di finanziamenti, per potenziali acquirenti o fornitori, ecc.
- queste somme non sono sequestrabili o pignorabili (1923 del codice civile)
- il capitale accantonato è soggetto a rivalutazione
- si salvaguardia l’equilibrio finanziario dell’esercizio in cui si dovrebbe corrispondere l’indennità.
Soprattutto nelle società a ristretta compagine sociale, l’accantonamento del TFM, a condizione che vengano adottate le opportune precauzioni, si rivela un valido strumento di pianificazione fiscale.