
Fringe Benefit ai dipendenti
29 Gennaio 2024
Fondo per il sostegno alle Eccellenze della Gastronomia e dell’Agroalimentare italiano
22 Febbraio 2024
I soggetti esercenti attività d’impresa che, nella redazione del bilancio d’esercizio, adottano i principi contabili interni possono procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
Possono adeguare le rimanenze, tutte le imprese che non adottano gli IAS/IFRS, questa possibilità riguarda le esistenze del solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La scelta dell’adeguamento delle esistenze iniziali dovrà essere indicata in sede di dichiarazione dei redditi nei modelli Redditi 2024 e IRAP 2024, con la possibilità di scegliere tra due diverse modalità:
- eliminando le esistenze iniziali (quantità o valori) superiori rispetto a quelli effettivi,
- attraverso la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.
Inoltre, l’adeguamento non avrà un effetto sanzionatorio, in quanto il contribuente sarà tenuto a versare solo le imposte dovute, che sono calcolate come segue:
- se si sceglie l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF dell’IRES e dell’IRAP pari al 18%;
- se si opta per l’iscrizione di valori di esistenze iniziali omesse precedentemente, si ha l’obbligo del versamento di un’imposta sostitutiva del 18% del valore iscritto, non deducibile ai fini IRES e IRAP.
Le imposte dovute dovranno essere versate necessariamente in due rate di pari importo:
- la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta al 31 Dicembre 2023;
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativamente al periodo d’imposta successivo.