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Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, le novità della Legge di Bilancio 2021
La rivalutazione dei beni d’impresa è un’agevolazione che consente di ragguagliare i beni e le partecipazioni iscritte in bilancio egli effettivi valori.
È stata migliorata ulteriormente con il Decreto Agosto e consiste nella rivisitazione di una norma già nota e riproposta nelle ultime Leggi di Bilancio. A differenza delle precedenti versioni, risulta di gran lunga più vantaggiosa, rappresentando uno strumento efficacissimo di pianificazione fiscale.
La legge di bilancio 2021, la L.178 del 30 dicembre 2020 ha confermato la ratio dei decreti e delle leggi precedenti, ampliando le categorie di beni rivalutabili inserendo tra di essi anche l’avviamento ed i beni immateriali.
Soggetti ammissibili:
I soggetti che possono beneficiare della rivalutazione sono:
- Le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee;
- Gli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- Le società di persone, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Oggetto delle rivalutazioni previsti dalla legge di bilancio 2020 ed il decreto “Agosto”:
Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge n. 342 del 2000:
- Beni materiali e immateriali (i.e. marchi, brevetti, licenze ma non l’avviamento e i costi pluriennali), sia ammortizzabili che non ammortizzabili, iscritti nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale, ad eccezione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (i.e. gli immobili merce) e dei beni monetari (i.e. obbligazioni, crediti, etc.);
- Le partecipazioni in società controllate e collegate, classificate tra le immobilizzazioni finanziarie.
La norma prevede che la rivalutazione avvenga nel bilancio al 31 dicembre 2020 per i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza dover rivalutare tutti i beni presenti nella medesima categoria omogenea.
Modifiche intervenute dalla legge di bilancio 2021:
La Legge di Bilancio 2021 modifica l’articolo 110 del decreto legge n.104 del 2020 con un nuovo comma 8-bis, per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 324 del 2000, coinvolgendo anche l’avviamento e le altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Costo dell’operazione:
La rivalutazione può avvenire mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti nel bilancio 2020 e può essere versata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare: 30 giugno 2021, 2022 e 2023).
Vantaggi:
- Vantaggio Fiscale: si evidenziano die tipi di agevolazioni fiscali:
- a) versando un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 3%, si acquisisce il diritto di detrarre i maggiori ammortamenti con un risparmio in termini di IRES pari al 24% e in termini di IRAP del 4,82 (in Puglia);
- b) trascorsi quattro anni dalla rivalutazione, i beni e le partecipazioni potranno essere venduti considerando il maggior valore quale base di calcolo per la generazione di minusvalenze e plusvalenze;
- c) Nello stato patrimoniale verrà iscritta una riserva di rivalutazione che potrà essere resa disponibile per la distribuzione ai soci o per la copertura di perdite pregresse versando soltanto un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
- Vantaggio patrimoniale: la rivalutazione proposta dal Dl Agosto avviene mediante l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva di rivalutazione. L’incremento del patrimonio netto ha riflessi diretti sul rating aziendale con evidenti vantaggi in fase di accesso al credito e, in generale, sulla valutazione del bilancio.
La grande versatilità data alla procedura di rivalutazione 2020 dal Dl agosto si evince oltre che dalla grande libertà di azioni esperibili sui beni rivalutati anche dalla mancanza di un obbligo specifico di perizia giurata di stima dei beni (a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni).
Bisogna comunque tenere presente che si dovrà necessariamente fornire una rappresentazione veritiera e corretta nell’individuazione di un valore massimo, pari al valore recuperabile dall’immobilizzazione oggetto di rivalutazione. È comunque sempre possibile, ed in alcuni casi consigliato, richiedere, in via prudenziale, una perizia di stima dei valori stessi.