
CRISI D’IMPRESA E RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE
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Credito d’imposta 4.0
La legge di bilancio 2021 ha esteso fino al 31.12.2025 la portata del piano nazionale “Transizione 4.0”. L’agevolazione riconosce un credito d’imposta diretto a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Cosa cambia
La normativa ha individuato un’intensità di aiuto variabile in funzione del periodo di effettuazione degli investimenti, il cui andamento prevede un trend a ribasso, come dettagliato nel seguente prospetto:

Alla luce delle previste evoluzioni, pertanto, per le imprese risulta fondamentale pianificare i propri investimenti anche in considerazione dell’intensità di aiuto spettante per ogni periodo d’imposta ed eventualmente valutare opportunità agevolative differenti.
Ad esempio, in un’ottica strategica, potrebbe risultare utile anticipare il momento di effettuazione dell’investimento per bloccare le attuali misure del bonus, più convenienti, attraverso due possibili soluzioni:
– effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre 2022;
– ottenere l’accettazione dell’ordine dal venditore e pagare acconti per almeno il 20% del costo entro il 31 dicembre 2022 (in tal caso, l’investimento potrà essere terminato entro il 30 giugno 2023).
Diversamente l’imprenditore può valutare le alternative presenti nel panorama agevolativo nazionale e internazionale e valutarne la convenienza rispetto all’intensità di aiuto offerta dal credito d’imposta 4.0.
Beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Cosa finanzia
Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui all’Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n.232);
Investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (di cui all’Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n.232 e integrato dall’art.1 legge del 27 dicembre 2017, n.205);
Investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalleindustrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Modalità di fruizione
Gli aiuti sono concessi sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente per la compensazione di qualunque tributo. La compensazione può essere effettuata in tre quote annuali a partire dal periodo d’imposta di entrata in funzione dei beni o in cui è avvenuta l’interconnessione.
Per le imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro, e per i beni non ricompresi nell’allegato A, il credito è utilizzabile in un’unica soluzione nell’anno di entrata in funzione dei beni o in cui è avvenuta l’interconnessione.
Contatta i nostri consulenti per avere maggiori informazioni su questa misura e per valutarne la convenienza o la cumulabilità con altre soluzioni agevolative.
