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Credito d’Imposta investimenti nel Mezzogiorno 2021 – Come richiederlo
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Credito d’imposta per investimenti pubblicitari biennio 2021 e 2022
La legge di Bilancio n.178 del 30/12/2020, ha prorogato per il biennio 2021-22 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari introdotta inizialmente con il Decreto Rilancio nel 2020, confermandone i criteri di calcolo.
Soggetti ammissibili:
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato) e gli enti non commerciali.
Spese ammissibili:
Sono ammissibili al credito di imposta le spese per campagne pubblicitarie
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line*;
* Il bonus pubblicità è inerente le spese effettuate sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile. Non sono ammesse al credito d’imposta le pubblicità tramite social, piattaforme online o banner pubblicitari su portali online.
Agevolazione:
Secondo il regime speciale previsto dal decreto Rilancio, il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
Non sono ammissibili:
- le spese per inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa. Tuttavia, secondo quanto specificato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito, nel caso di acquisto degli spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.
Modalità di presentazione e fruizione:
Ancora da definire le modalità di accesso al bonus pubblicità 2021. La prassi utilizzata negli anni precedenti individua due momenti distinti:
- La prima fase, che corrisponde alla “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” nella quale si riporta il totale degli investimenti effettuati e quelli previsti nel periodo di riferimento e viene trasmessa all’agenzia delle entrate;
- La seconda fase che consiste nella “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nella quale si conferma l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
La prima comunicazione, di solito, è sempre stata effettuata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo seguita dalla dichiarazione sostitutiva da effettuarsi tra il 1° ed il 31 gennaio. Nel 2020 tra le novità introdotte dal decreto Rilancio è stata indicata anche una finestra ulteriore nella quale effettuare la prima comunicazione tra il 1° ed il 30 settembre.
Ai fini della concessione dell’agevolazione risulterà irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvederà al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.
Per quanto concerne infine la modalità di fruizione del credito d’imposta pubblicità risulta confermato l’utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
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