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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Il MISE riconosce un credito d’imposta, in modo da supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Soggetti ammissibili:
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Spese ammissibili:
- Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati di cui all’Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n.232;
- Investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 di cui all’Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n.232 e integrato dall’art.1 legge del 27 dicembre 2017, n.205;
- Investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.
Agevolazione:
Gli aiuti sono concessi sotto forma di credito d’imposta la cui intensità d’aiuto è differente in funzione della tipologia di investimento effettuato.
a) Per gli investimenti in beni che rispettino i requisiti di cui all’allegato A (ex iperammortamento):
- in caso di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, il credito d’imposta concesso ammonta al 50% del costo se effettuato nel 2021 ed al 40% se effettuati nel 2022;
- per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di Euro e 10 milioni di Euro, il credito d’imposta concesso ammonta al 30% del costo se effettuati nel 2021 ed al 20% se effettuati nel 2022;
- per la quota di investimenti eccedente i 10 milioni di Euro e e fino al limite massimo dei 20 milioni di Euro, il credito d’imposta concesso ammonta al 10% del costo dei beni sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022.
b) Per gli investimenti in beni che rispettino i requisiti di cui all’allegato B:
- il credito concesso è pari al 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a euro 1.000.000 sia per il 2021 che per il 2022. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
c) Per gli investimenti in beni inerenti i beni strumentali non ricompresi nell’allegato A:
- 10% del costo per tutti gli investimenti in beni strumentali materiali c.d. ordinari effettuati nel corso del 2021 ed il 6% di quelli effettuati nel 2022;
- 15% del costo per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
- Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.
Modalità di fruizione:
Il credito è utilizzabile esclusivamente mediante modello F24 per la compensazione di qualunque tributo. La compensazione può essere effettuata in tre quote annuali a partire dal periodo d’imposta di entrata in funzione dei beni o in cui è avvenuta l’interconnessione. Per le imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro, e per i beni non ricompresi nell’allegato A, il credito è utilizzabile in un’unica soluzione nell’anno di entrata in funzione dei beni o in cui è avvenuta l’interconnessione. con riferimento ai beni acquistati prima del 16 novembre 2020, la precedente normativa prevede l’utilizzo in cinque quote annuali di pari importo.
Modalità di presentazione:
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.
Qualora vogliate essere tempestivamente informati circa la pubblicazione del decreto direttoriale o per ricevere ulteriori aggiornamenti in merito alla materia trattata potete iscrivervi alla newsletter.
